[1]del consiglio

[2]1. Il presidente esecutivo nominato in forza dell'articolo 11 e' responsabile nei confronti del Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, conformemente alle decisioni del Consiglio. 2. Il presidente esecutivo e' responsabile altresi' della gestione dei servizi amministrativi e del personale. 3. Il Consiglio nomina un direttore della scorta stabilizzatrice (qui di seguito denominato direttore) ed un segretario del Consiglio (qui di seguito denominato segretario) e definisce le modalita' e le condizioni di servizio di questi due funzionari. 4. Il Consiglio impartisce direttive al presidente esecutivo circa lo svolgimento delle funzioni del direttore definite nel presente accordo. 5. Il presidente esecutivo viene assistito nelle sue funzioni dal personale che il Consiglio ritiene necessario. Tutto il personale, compresi il direttore ed il segretario sono responsabili nei confronti del presidente esecutivo. Il metodo di assunzione e le condizioni di lavoro del personale dovranno essere approvate dal Consiglio. 6. Il presidente esecutivo e i membri del personale non debbono avere alcun interesse finanziario nella produzione, nel commercio, nei trasporti, nella pubblicita' dello stagno o in altra attivita' ad esso inerenti. 7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il presidente esecutivo ed i membri del personale non chiedono ne' accettano istruzioni da alcun governo o da persone o autorita' che non siano il Consiglio od una persona che agisce nel nome del Consiglio medesimo in forza del presente accordo. Essi si astengono da qualsiasi iniziativa che possa incidere sulla loro qualita' di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti del Consiglio. Ciascun Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del presidente esecutivo e dei membri del personale e non cerchera' di esercitare alcuna pressione nell'assolvimento dei loro doveri. 8. Il presidente esecutivo, il direttore, il segretario e qualsiasi altro funzionario del Consiglio sono tenuti a non rivelare alcuna informazione sulla gestione o sul funzionamento del presente accordo, salvo autorizzazione del Consiglio stesso o in caso di necessita' per lo svolgimento delle funzioni conferite loro ai sensi del presente accordo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art13 · fonte su Normattiva