[1]esecutivo e vicepresidenti del Consiglio

[2]1. Alla maggioranza di due terzi ripartita e con scrutinio segreto, il Consiglio nomina un presidente esecutivo indipendente, che puo' essere un cittadino di uno dei Membri. La nomina del presidente esecutivo viene discussa durante la prima sessione del Consiglio che seguira' l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Non puo' concorrere alla nomina a presidente esecutivo chi nei cinque anni precedenti l'epoca della nomina ha svolto funzioni attive nella produzione o nel commercio dello stagno. 3. Il par. 2 del presente articolo non osta alla nomina di un membro del personale del Consiglio in qualita' di presidente esecutivo. 4. Il presidente esecutivo svolge le proprie funzioni per il periodo, secondo il mandato e le condizioni fissati dal Consiglio. 5. Il presidente esecutivo indice le sessioni e presiede alle riunioni del Consiglio; egli non ha diritto al voto. 6. Il Consiglio elegge ogni anno due vicepresidenti, uno scelto tra i delegati dei Membri produttori, l'altro tra i delegati dei Membri consumatori. I due vicepresidenti vengono denominati rispettivamente primo vicepresidente e secondo vicepresidente. Il primo vicepresidente viene scelto ad anni alternati tra i Membri dei paesi produttori e i Membri dei paesi consumatori. 7. Qualora il presidente esecutivo presentasse le proprie dimissioni o fosse costantemente inabilitato ad assolvere ai suoi compiti, il Consiglio nomina un nuovo presidente esecutivo conformemente alla procedura disposta a tal fine al par. 1 del presente articolo. In attesa di tale nomina o durante la temporanea assenza del presidente esecutivo, quest'ultimo viene sostituito dal primo vicepresidente o, se del caso, dal secondo vicepresidente, il cui compito sara' limitato alla presidenza delle riunioni, a meno che il Consiglio decida altrimenti. Le norme procedurali fissate dal Consiglio prevedono anche la nomina di un capo ad interim del servizio amministrativo, responsabile della gestione e del funzionamento del presente accordo conformemente all'articolo 13, durante le temporanee assenze del presidente esecutivo o in attesa della nomina di un nuovo presidente conformemente al presente paragrafo. 8. Il vicepresidente che sostituisce il presidente esecutivo conformemente al par. 7 del presente articolo non ha diritto al voto. Il diritto di voto del Membro che egli rappresenta puo' essere esercitato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, par. 2, lettera b), oppure dall'articolo 15, par. 3.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art11 · fonte su Normattiva