[1]di controllo
[2]1. I periodi di controllo corrispondono a trimestri fermo restando che, al momento in cui la limitazione delle esportazioni viene istituita per la prima volta durante il periodo di applicazione del presente accordo o viene ripristinata dopo un intervallo di sospensione, il Consiglio puo' dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a 5 mesi ne' inferiore a 2 mesi, con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. 2. Una volta diventato effettivo un tonnellaggio totale di esportazione ammesso non cessa di essere tale durante il periodo di controllo cui si riferisce per il semplice motivo che le giacenze della scorta stabilizzatrice sono diventate inferiori al tonnellaggio minimo di stagno metallico di cui ai parr. 1 e 2 dell'articolo 32 o a qualsiasi altro valore ad esso sostituito conformemente ai paragrafi suddetti. 3. Il Consiglio puo' annullare un periodo di controllo gia' dichiarato tale, prima dell'entrata in vigore dello stesso o durante la sua validita'. 4. In deroga alle disposizioni del presente articolo, se a norma del quinto accordo un tonnellaggio totale di esportazione ammesso e' stato fissato per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto accordo ed e' ancora in vigore al momento in cui lo stesso accordo prende fine, e se durante la sua prima sessione il Consiglio non decidera' altrimenti,
- a)un periodo di controllo che sia in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo si considera istituito a norma del presente accordo stesso, e
- b)il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per detto periodo di controllo avra' un livello trimestrale identico a quello fissato a norma del 5° accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di tale accordo, a meno che e fin tanto che il predetto tonnellaggio non venga rivisto dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
