[1]del Consiglio
[2]Il Consiglio:
- a)fissa le sue norme procedurali interne;
- b)prende le misure necessarie per dare pareri al presidente esecutivo quando il Consiglio non e' in sessione;
- c)in qualsiasi momento puo':
- i)alla maggioranza di due terzi ripartita, delegare a qualsiasi organo ausiliario di cui all'articolo 9 qualsiasi potere che il Consiglio stesso puo' esercitare alla maggioranza semplice ripartita, salvo per quanto riguarda: - la valutazione e la suddivisione dei contributi in forza degli articoli 20 e 22 rispettivamente; - i prezzi minimo e massimo di cui articoli 27 e 31; - l'istituzione del controllo delle esportazioni ai sensi degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36; oppure - i provvedimenti da attuare in caso di carenza di stagno in forza dell'articolo 40; e
- ii)alla maggioranza semplice, ritirare qualsiasi delega di poteri ad un organo ausiliario.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
