[1]del Consiglio

[2]Il Consiglio:

  • a)fissa le sue norme procedurali interne;
  • b)prende le misure necessarie per dare pareri al presidente esecutivo quando il Consiglio non e' in sessione;
  • c)in qualsiasi momento puo':
  • i)alla maggioranza di due terzi ripartita, delegare a qualsiasi organo ausiliario di cui all'articolo 9 qualsiasi potere che il Consiglio stesso puo' esercitare alla maggioranza semplice ripartita, salvo per quanto riguarda: - la valutazione e la suddivisione dei contributi in forza degli articoli 20 e 22 rispettivamente; - i prezzi minimo e massimo di cui articoli 27 e 31; - l'istituzione del controllo delle esportazioni ai sensi degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36; oppure - i provvedimenti da attuare in caso di carenza di stagno in forza dell'articolo 40; e
  • ii)alla maggioranza semplice, ritirare qualsiasi delega di poteri ad un organo ausiliario.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art8 · fonte su Normattiva