Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 40 — Misure da adottare in caso di penuria di stagno

  • a)Qualora, in un qualsiasi momento in cui il prezzo si trovi nella quota superiore o al di sotto, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, il Consiglio
  • i)puo', in applicazione del paragrafo a) dell'articolo 32 e del paragrafo d) dell'articolo 33, porco fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore e raccomandare il livello che le scorte non dovrebbero superare; e
  • ii)raccomanda ai paesi partecipanti di adottare ogni misura che possa assicurare l'aumento piu' rapido possibile dei quantitativi di stagno che essi possono mettere a disposizione.
  • b)Il Consiglio fissa il periodo di tempo durante il quale le misure prescritte nel presente articolo resteranno in vigore; questi periodi di tempo corrispondono a trimestri, restando inteso che quando le misure considerate sono applicate per la prima volta ai sensi del presente Accordo o lo sono nuovamente dopo un intervallo nel corso del quale non vi e' stata penuria riconosciuta, il Consiglio puo' dichiarare periodo di applicabilita' di dette misure qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a un mese che scade il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.
  • c)Il Consiglio puo' annullare le misure prese in applicazione del presente articolo prima della loro entrata in vigore o revocarle nel corso dell'esecuzione o prorogarle di trimestre in trimestre.
  • d)Viste le stime della produzione e del consumo effettuate dal Consiglio ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 9, e tenuto conto delle quantita' di stagno-metallo e di contanti detenuti nella scorta regolatrice, nonche' di ogni altro fattore pertinente, in particolare del grado di utilizzazione della capacita' di produzione, della disponibilita' di altre scorte di stagno e della tendenza dei prezzi correnti, il Consiglio procede a tutti gli studi atti a permettergli di valutare la domanda e le disponibilita' totali di stagno per il periodo di penuria dichiarata e i periodi ulteriori che esso determinera'.
  • e)Il Consiglio puo', alla maggioranza ripartita dei due terzi, invitare i paesi partecipanti a rendere insieme ad esso disposizioni in grado di garantire ai paesi consumatori un'equa ripartizione degli approvvigionamenti di stagno disponibili.
  • f)Il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai paesi produttori in merito alle misure appropriate, che non siano incompatibili con gli accordi internazionali sul commercio, al fine di garantire che, in caso di penuria, venga data la preferenza sugli approvvigionamenti di stagno disponibili ai paesi consumatori che partecipano al presente Accordo.
  • g)Il Consiglio, durante ciascuna delle sessioni che terra' durante il periodo di validita' del presente articolo, esaminera' il risultato delle misure prese in applicazione di detto articolo dopo l'ultima sessione.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art40 · fonte su Normattiva