• a)I periodi di controllo corrispondono a trimestri, rimanendo inteso che, ogni volta che la limitazione delle esportazioni e' stabilita per la prima volta nel corso della durata di applicazione del presente Accordo o e' nuovamente stabilita dopo un intervallo durante il quale le esportazioni non sono state limitate, il Consiglio puo' dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a due mesi, con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.
  • b)Il Consiglio dichiara un periodo di controllo soltanto se ritiene che il quantitativo della scorta regolatrice sara' probabilmente, all'inizio del predetto periodo, di almeno 10.000 tonnellate di stagno-metallo, salvo che:
  • i)Se e' dichiarato un periodo di controllo per la prima volta dopo un intervallo nel corso del quale non era in vigore alcuna limitazione delle esportazioni, il quantitativo fissato ai fini del presente paragrafo e' di 5.000 tonnellate e che
  • ii)Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi puo', per ogni periodo di controllo, riesaminare le quantita' richieste di 10.000 o 5.000 tonnellate, a seconda dei casi, per tener conto della capacita' totale della scorta regolatrice in tale momento.
  • c)Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate divenuto effettivo non cessa di esserlo per tutta la durata del periodo di controllo cui si riferisce soltanto per il motivo che gli averi della scorta regolatrice sono diventati inferiori al quantitativo minimo di stagno-metallo previsto al paragrafo b) del presente articolo o a qualsiasi altro quantitativo che gli fosse stato sostituito, conformemente a detto paragrafo.
  • d)Il Consiglio puo' annullare un periodo di controllo dichiarato prima della sua entrata in vigore o porvi fine mentre e' in corso. Questo periodo non sara' considerato periodo di controllo ai fini del paragrafo f) dell'articolo 32 e dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo a) dell'articolo 36.
  • e)Nonostante le disposizioni del presente articolo, se, in virtu' del quarto Accordo, e' stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo ed e' ancora in vigore al momento della scadenza di tale Accordo:
  • i)Si riterra' che un periodo di controllo con inizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo sia stato dichiarato in virtu' del presente Accordo;
  • ii)Il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo sara' allo stesso livello trimestrale di quello che e' stato fissato in virtu' del quarto Accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo a meno che e sino a quando tale quantitativo venga modificato dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 32: rimanendo inteso che, se, al momento della prima sessione ordinaria tenuta dal Consiglio conformemente al presente Accordo, il quantitativo detenuto nella scorta regolatrice e' inferiore a 10.000 tonnellate, il Consiglio esaminera' la situazione durante la sua prima sessione ordinaria e che se non verra' adottata la decisione di prorogare il periodo di controllo, il periodo in questione cessera' di essere periodo di controllo.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art33 · fonte su Normattiva