[1]in caso di carenza di stagno
[2]1. Se, in un momento qualsiasi in cui il prezzo e' compreso nel settore superiore oppure e' piu' elevato, considera che esiste o minaccia di verificarsi una grave carenza di stagno, il Consiglio:
- a)mette fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore o raccomanda il livello che le scorte non devono superare;
- b)raccomanda ai Membri di fare quanto in loro potere per aumentare con la massima rapidita' i quantitativi di stagno che essi possono rendere disponibili. 2. Il Consiglio decide il periodo di validita' delle misure stabilite nel presente articolo; tale periodo viene calcolato in trimestri restando inteso che, quando tali misure vengono applicate per la prima volta in forza del presente accordo o quando vengono nuovamente applicate dopo un intervallo durante il quale non si e' verificata alcuna carenza riconosciuta, il Consiglio puo' dichiarare periodo di applicabilita' delle misure predette qualsiasi periodo che non sia superiore a 5 mesi ne' inferiore ad 1 mese e che scada il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre. 3. Il Consiglio puo' annullare le misure decise sulla base del presente articolo prima della loro entrata in vigore, cessarne l'applicazione in fase di esecuzione oppure prorogarle da un trimestre all'altro. 4. Sulla base delle stime di produzione e di consumo effettuate dal Consiglio a norma dell'articolo 10, lettera a), e tenendo conto dell'importo di stagno metallico e di liquidita' detenuto nella scorta stabilizzatrice nonche' di altri fattori pertinenti, in particolare del grado di utilizzazione del potenziale produttivo, della disponibilita' di altre scorte di stagno nonche' delle tendenze dei prezzi correnti, il Consiglio svolge gli studi necessari per valutare la domanda e la disponibilita' complessiva di stagno per il periodo dichiarato e per gli eventuali periodi successivi da esso determinati. 5. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, invitare i Membri a concordare con esso misure tali da garantire ai Membri consumatori una equa distribuzione degli approvvigionamenti di stagno disponibili. 6. Il Consiglio puo' avviare consultazioni con i Membri produttori per definire adeguate misure compatibili con altri accordi commerciali internazionali, nell'intento di riservare, in caso di carenza, un trattamento preferenziale per le forniture di stagno, ai Membri consumatori. 7. A ciascuna sessione tenuta nel periodo di validita' del presente articolo, il Consiglio rivede i risultati delle misure attuate in forza dello stesso dalla precedente sessione in poi.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
