[1]di esportazione

[2]Lo stagno si considera esportato quando, nel caso di un Membro di cui all'allegato C del presente accordo, sono state espletate le formalita' indicate nell'allegato medesimo a fianco del nome del Membro considerato, fermo restando quanto segue:

  • a)il Consiglio puo' rivedere periodicamente l'allegato C con il consenso del Membro interessato, e qualsiasi revisione del genere e' valida come se fosse inclusa nell'allegato stesso;
  • b)se un Membro produttore esporta quantitativi di stagno in condizioni diverse da quelle di cui all'allegato C, il Consiglio decide se considerare tale stagno oggetto di esportazione ai fini del presente accordo e, in caso affermativo, fissa la data alla quale si considera avvenuta l'esportazione.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art35 · fonte su Normattiva