[1]' relative al controllo delle esportazioni
[2]1. a) Se, in deroga alle disposizioni dell'articolo 34, le esportazioni nette di stagno di un Membro produttore durante un qualsiasi periodo di controllo superano di oltre 5% il suo tonnellaggio di esportazione ammesso per tale periodo, il Consiglio puo' esigere che detto Membro versi alla scorta stabilizzatrice un contribuito supplementare non superiore alla differenza tra le esportazioni effettuate ed il tonnellaggio di esportazione ammesso. Detto contributo puo' essere versato in stagno metallico o in liquidita' oppure contemporaneamente in stagno metallico e in liquidita' nelle proporzioni decise dal Consiglio ed entro la data o le date fissate da quest'ultimo. La parte del contributo eventuale da versare in liquidita' e' calcolata al prezzo minimo in vigore alla data della decisione del Consiglio. La parte di contributo eventualmente da versare in stagno metallico e' compresa e non aggiunta al tonnellaggio di esportazione ammesso di tale Membro per il periodo di controllo durante il quale il contributo deve essere versato.
- b)Se, in deroga alle disposizioni dell'articolo 34, il totale delle esportazioni nette di un Membro produttore, durante quattro periodi di controllo successivi, compreso eventualmente il periodo di controllo di cui alla precedente lettera a), supera di oltre 1% il suo tonnellaggio totale di esportazione ammesso per tali periodi, il tonnellaggio di esportazione ammesso di questo Membro puo', per ciascuno dei quattro periodi di controllo successivi, essere ridotto di un quarto del quantitativo totale esportato in eccedenza, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di qualsiasi frazione superiore ad un quarto ma inferiore ad un mezzo. Tale riduzione si applica durante e a decorrere dal periodo di controllo successivo a quello nel quale il Consiglio ha preso la decisione.
- c)Se, dopo i quattro periodi di controllo successivi nei quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un Membro ha superato il suo tonnellaggio totale di esportazione ammesso indicato alla precedente lettera b), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale Membro durante altri quattro periodi di controllo successivi, che non comprendono alcuno dei periodi di controllo di cui alla precedente lettera b), supera i tonnellaggi totali di esportazione ammessi per i quattro periodi predetti, il Consiglio puo', oltre a ridurre il tonnellaggio di esportazione ammesso del Membro considerato conformemente alle disposizioni della lettera b) dichiarare che il Membro viene privato di una parte dei suoi diritti di partecipazione alla liquidazione della scorta stabilizzatrice, parte che per la prima volta non puo' superare la meta' dei diritti di partecipazione in causa. In qualsiasi momento e alle condizioni che esso decide, il Consiglio puo' restituire al Membro la parte dei diritti di cui e' stato privato.
- d)Il Membro produttore che ha esportato un quantitativo di stagno superiore al suo tonnellaggio di esportazione ammesso e al tonnellaggio ammesso ai sensi dell'articolo 34 e di altre disposizioni del presente articolo, e' tenuto a prendere provvedimenti efficaci per rimediare quanto prima alla sua infrazione al presente accordo. L'eventuale mancanza o ritardo vengono presi in considerazione dal Consiglio quando decide le misure da attuare in applicazione del presente paragrafo. 2. Ai fini delle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo, i tonnellaggi totali di esportazione ammessi fissati per periodi di controllo determinati, i quantitativi esportati in eccedenza di tali tonnellaggi e le penalita' eventualmente applicate in forza del quinto accordo saranno considerati, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettivamente come fissati, esportati ed applicate a norma del presente accordo.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
