[1]speciali
[2]1. In qualsiasi momento successivo all'istituzione di un periodo di controllo, il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, autorizzare l'esportazione (qui di seguito denominata esportazione speciale) di un determinato quantitativo di stagno oltre il tonnellaggio di cui al paragrafo 1 dell'articolo 34, a condizione che esso ritenga
- a)che l'esportazione speciale proposta sia destinata a costituire una scorta governativa, e
- b)che verosimilmente l'esportazione speciale proposta non sara' utilizzata a fini commerciali o industriali durante il periodo di applicazione del presente accordo. 2. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, subordinare un'esportazione speciale alle condizioni che ritiene necessarie. 3. Se vengono rispettate le disposizioni dell'articolo 39 e le condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, un'esportazione speciale non viene presa in considerazione quando si applicano le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 36, paragrafo 1. 4. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, rivedere in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fermo restando che tale revisioni non deve recare pregiudizio ad alcuna operazione effettuata da un Membro in virtu' di un'autorizzazione ricevuta e nel rispetto di condizioni gia' imposte a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
