[1]speciali

[2]1. Con il consenso del Consiglio, un Membro produttore puo' in qualsiasi momento effettuare depositi speciali di stagno metallico presso il direttore. Un deposito speciale non e' considerato parte della scorta stabilizzatrice e non e' a disposizione del direttore. 2. Un Membro produttore che ha notificato al Consiglio l'intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno metallico proveniente dal suo territorio e' autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio richiede per poter individuare il metallo oppure i concentrati destinati alla trasformazione in stagno metallico che sono oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati in supplemento ai tonnellaggi di esportazione ammesso assegnatoli a norma dell'articolo 34; inoltre, se detto Membro produttore ha rispettato quanto disposto dall'articolo 39, alle sue esportazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 36, paragrafo 1. 3. I depositi speciali possono essere accettati dal direttore soltanto nel luogo o nei luoghi che egli ritiene adatti. 4. Il presidente esecutivo notifica ai Membri la ricezione di tali depositi speciali, ma non prima di tre mesi dopo la data della ricezione stessa. 5. Un Membro produttore che ha effettuato un deposito speciale di stagno metallico puo' ritirare la totalita' o una parte di detto deposito speciale al fine di raggiungere la totalita' o una parte del suo tonnellaggio di esportazione ammesso in qualsiasi periodo di controllo. In tal caso, il quantitativo ritirato dal deposito speciale e' ritenuto esportato ai fini del controllo delle esportazioni durante il periodo di controllo nel quale e' avvenuto il ritiro medesimo. 6. In qualsiasi trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, qualsiasi deposito speciale rimane a disposizione del Membro che lo ha effettuato, fatte salve soltanto le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 8. 7. Tutte le spese derivanti da un deposito speciale sono a carico del Membro che lo ha effettuato e non del Consiglio.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art38 · fonte su Normattiva