• a)In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo, puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, autorizzare l'esportazione (qui di seguito denominata "esportazione speciale") di una quantita' determinata di stagno in supplemento al quantitativo menzionato al paragrafo a) dell'articolo 34 a condizione che esso consideri:
  • i)che l'esportazione speciale prevista e' destinata ad essere versata ad una scorta governativa e
  • ii)che l'esportazione speciale prevista non sara' verosimilmente impiegata a fini commerciali o industriali per tutta la durata di applicazione del presente Accordo.
  • b)A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie.
  • c)Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39 e le condizioni imposte dal Consiglio ai sensi del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36.
  • d)A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtu' di una autorizzazione ricevuta, ne' le condizioni gia' imposte ai sensi del paragrafo b) del presente articolo.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art37 · fonte su Normattiva