speciali
- a)In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo e se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato D, puo' - a maggioranza ripartita dei due terzi - autorizzare la esportazione (qui di seguito denominata "esportazioni speciali") di una quantita' determinata di stagno oltre al tonnellaggio di esportazioni autorizzate di cui al paragrafo k) dell'articolo 33.
- b)A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie.
- c)Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36 e le condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33.
- d)A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui all'Allegato D; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtu' di una autorizzazione ricevuta, ne' le condizioni gia' imposte a norma del paragrafo b) del presente articolo.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
