[1]differenziate e correttive

[2]I Membri in via di sviluppo consumatori e i paesi meno progrediti che sono Membri dell'accordo, i cui interessi sono lesi dalle misure attuate in forza del presente accordo possono chiedere al Consiglio di applicare opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio esamina l'eventualita' di attuare siffatte misure conformemente al paragrafo 3 del capitolo III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art42 · fonte su Normattiva