[1]Obblighi generali

[2]1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i Membri faranno quanto in loro potere e collaboreranno per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. 2. I Membri accettano di considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in forza del presente accordo. 3. Fatto salvo il disposto generale del paragrafo 1 del presente articolo, i Membri si atterranno in particolare alle seguenti condizioni:

  • a)fintanto che saranno disponibili quantitativi di stagno sufficienti a coprire interamente i loro fabbisogni, essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno per determinate utilizzazioni finali, salvo quando tale divieto o limitazione non siano incompatibili con altri accordi commerciali internazionali;
  • b)essi creano le premesse atte ad incentivare uno sfruttamento economico dei giacimenti, conformemente alle esigenze di mercato; e c) promuovono la conservazione delle risorse naturali di stagno impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art41 · fonte su Normattiva