1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non sia composta per negoziato viene deferita, su richiesta di qualsiasi Membro, alla decisione del Consiglio. 2. Quando una controversia viene deferita al Consiglio conformemente al presente articolo, la maggioranza dei Membri o ogni Membro che detenga almeno un terzo dei voti all'interno del Consiglio possono invitare quest'ultimo, dopo esauriente discussione e prima che esso formuli la sua decisione, a chiedere il parere del comitato consultivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3. a) Salvo diversa decisione del Consiglio raggiunta all'unanimita' dei voti espressi, il comitato consultivo e' composto come segue:

  • i)due persone nominate dai Membri produttori una di esse deve possedere una grande esperienza delle questioni analoghe a quella che e' oggetto della controversia e l'altra deve essere un giurista affermato ed esperto;
  • ii)due persone con gli stessi requisiti, nominate dai Membri consumatori o
  • iii)un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone di cui sopra oppure, in caso di disaccordo, dal presidente esecutivo.
  • b)I membri del comitato consultivo agiscono a titolo personale e senza accettare istruzioni da alcun governo.
  • c)Le spese del comitato consultivo sono a carico del Consiglio. 4. Il parere motivato del comitato consultivo viene presentato al Consiglio il quale, previa ponderazione di tutti i dati di interesse, dirime la controversia.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art49 · fonte su Normattiva