[1]in carica e sede del Consiglio internazionale dello stagno

[2]1. Il Consiglio internazionale dello stagno (qui di seguito denominato il Consiglio), istituito dai precedenti accordi internazionali sullo stagno, rimane in carica al fine di gestire il sesto accordo internazionale sullo stagno, con i Membri, i poteri e le funzioni di cui nel presente accordo. 2. La sede del Consiglio si trova nel territorio di un Membro. 3. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la sede del Consiglio si trova a Londra, a meno che il Consiglio decida altrimenti con maggioranza ripartita dei due terzi.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art3 · fonte su Normattiva