Un Membro che recede dal presente accordo durante il suo periodo di validita', a meno che il recesso avvenga:

  • a)conformemente alle disposizioni degli articoli 48, paragrafo 6, o 57, paragrafo 6, oppure
  • b)con preavviso di almeno 12 mesi presentato al depositario almeno un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non ha diritto, alla risoluzione del presente accordo, ad alcuna parte del prodotto della liquidazione della scorta stabilizzatrice ai termini dell'articolo 26 ne' degli altri atti del Consiglio a norma dell'articolo 60.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art58 · fonte su Normattiva