[1]di risoluzione

[2]1. Il Consiglio rimane in carica per il tempo necessario per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, per il controllo della liquidazione della scorta stabilizzatrice e di qualsiasi scorta detenuta conformemente all'articolo 39 nonche' per l'accertamento della corretta osservanza delle condizioni imposte dal consiglio stesso in virtu' del presente accordo o delle disposizioni del quinto accordo; il Consiglio ha i poteri e le funzioni conferitigli dal presente accordo eventualmente necessarie a tal fine. 2. Alla risoluzione del presente accordo:

  • a)la scorta stabilizzatrice viene liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 26;
  • b)il Consiglio fissa l'importo degli impegni contratti nei confronti del suo personale e, se del caso, con un bilancio supplementare al conto di gestione, conformemente all'articolo 20, prende adeguate misure per disporre di fondi sufficienti ad assolvere ai suoi obblighi;
  • c)una volta assolti tutti gli obblighi del Consiglio diversi da quelli inerenti al conto della scorta stabilizzatrice, gli attivi disponibili sono ripartiti come stabilito nel presente articolo;
  • d)se viene prorogato, il Consiglio mantiene i propri archivi, il materiale statistico e qualsiasi altro documento;
  • e)se non viene prorogato ma viene istituito in sua vece un organismo inteso a succedergli, il Consiglio trasferisce i propri archivi, il materiale statistico e tutti gli altri documenti all'organismo successore e, con maggioranza di due terzi ripartita, puo' trasferirgli la totalita' o una parte degli attivi rimanenti o disporne diversamente secondo la sua decisione;
  • f)se non viene prorogato e non viene creato in sua vece alcun organismo successore, il Consiglio trasferisce i propri archivi, il materiale statistico e qualsiasi altro documento al Segretario generale delle Nazioni Unite o a qualsiasi organizzazione internazionale designata da quest'ultimo, oppure, in mancanza di designazione, il Consiglio medesimo ne decide la destinazione; gli attivi non monetari rimanenti sono venduti o realizzati nel modo stabilito dal Consiglio stesso;
  • g)i proventi della realizzazione degli attivi non monetari e qualsiasi attivo monetario rimanente vengono quindi ripartiti in modo che ciascun Membro riceva una parte proporzionale al totale dei contributi da esso versati al conto di gestione a norma dell'articolo 20.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art60 · fonte su Normattiva