Art. 13 (Accordo)
[1]- Contributi volontari
[2]1. Il Fondo potra' accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili. 2. L'obiettivo da raggiungere con i contributi volontari iniziali per il secondo conto e' di 211.861.200 unita' di conto, indipendentemente dalla ripartizione fatta in conformita' all'articolo 10 paragrafo 3. 3. a) Il Consiglio dei governatori verifichera' se le risorse del secondo conto sono sufficienti al piu' tardi alla fine del terzo anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tenendo presenti le attivita' del secondo conto, il Consiglio dei governatori potra' anche procedere a tale verifica in altri momenti che esso decidera'.
- b)Alla fine di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potra' decidere di ricostituire le risorse del secondo conto e adottera' le disposizioni volute. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo. 4. I contributi volontari non sono legati a nessuna restrizione quanto alla loro utilizzazione da parte del Fondo, a meno che il contribuente non ne decida l'assegnazione al primo o al secondo conto.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
