Art. 12 (Accordo)
[1]- Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti
[2]1. Se diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono inferiori all'ammontare specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a), il Consiglio dei governatori verifichera' al piu' presto se le sottoscrizioni sono sufficienti. 2. Il Consiglio dei governatori verifichera' inoltre, ad intervalli che riterra' adeguati, se il capitale rappresentato dai contributi diretti ai fini del primo conto e' sufficiente. La prima di tali verifiche avra' luogo al piu' tardi alla fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. 3. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potra' decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti secondo una tabella fissata dal Consiglio. 4. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
