[1]Ritiro

[2]Ogni partecipante puo' ritirarsi dal Fondo in ogni momento, inviando a tale scopo una notifica scritta alla sede del Fondo. Il ritiro acquista efficacia dalla data del ricevimento della notifica o dalla data che sara' specificata nella notifica a condizione che questa non sia posteriore di oltre sei mesi alla data di ricevimento della notifica.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art37 · fonte su Normattiva