[1]Ritiro, sospensione dei Membri e cessazione delle operazioni.

[2]Sezione 1. - Ritiro.

  • a)Ad eccezione del caso di cui alla Sezione 4 a) del presente articolo, qualsiasi Membro puo' ritirarsi dal Fondo depositando uno strumento di denunzia del presente Accordo presso il Depositario.
  • b)Il ritiro di un Membro ha effetto dalla data indicata nel suo strumento di denunzia, e comunque non oltre sei mesi dal deposito di detto strumento.

[3]Sezione 2. - Sospensione.

  • a)Qualora un Membro non osservi uno qualsiasi dei propri obblighi verso il Fondo, il Consiglio dei Governatori, deliberante alla maggioranza dei tre quarti del totale dei voti, puo' sospenderlo dalla sua qualifica di Membro del Fondo. Il Membro oggetto di tale deliberazione cessa automaticamente di essere Membro del Fondo un anno dopo la data della sospensione, salvo che il Consiglio decida, con la stessa maggioranza sul totale dei voti, di restituirgli tale qualifica.
  • b)Durante il periodo di sospensione, un Membro del Fondo non puo' esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, accetto quello di ritirarsi, ma rimane assoggettato a tutti i propri obblighi.

[4]Sezione 3. - Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere Membri del Fondo. Quando uno Stato cessa di essere Membro per effetto del ritiro o in applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente Articolo, non gode di nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, eccettuati quelli previsti dalla presente Sezione o dalla Sezione 2 dell'Articolo 11, ma rimane vincolato da tutti gli obblighi finanziari contratti verso il Fondo in qualita' di Membro dello stesso, di beneficiario di prestiti, o a qualsiasi altro titolo.

[5]Sezione 4. - Cessazione delle operazioni e ripartizione degli averi.

  • a)Il Consiglio dei Governatori puo' far cessare le operazioni del Fondo con una votazione della maggioranza dei tre quarti sul totale dei voti. Una volta che tale cessazione sia votata, il Fondo interrompe immediatamente ogni sua attivita', ad eccezione di quelle riguardanti il realizzo metodico e la conservazione dei propri averi, nonche' l'adempimento dei propri obblighi. Sino all'adempimento definitivo di detti obblighi ed alla ripartizione di detti averi, il Fondo sussiste, e tutti i diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dei suoi Membri, vigenti in virtu' del presente Accordo, rimangono intatti; tuttavia, nessun Membro puo' essere sospeso o ritirarsi.
  • b)Non verra' effettuata nessuna distribuzione tra i Membri sinche' tutti gli obblighi verso i creditori non saranno stati soddisfatti o le disposizioni necessarie a tale soddisfazione non saranno state adottate. Il Fondo distribuira' i propri averi tra i Membri contribuenti in proporzione del contributo di ciascuno alle risorse del Fondo. Tale ripartizione verra' decisa dal Consiglio dei Governatori con una maggioranza di tre quarti sul totale dei voti e avverra' alle date e nelle valute, o altri averi, che il Consiglio dei Governatori considerera' giuste ed eque.

Testo vigente dal 9 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885~art9 · fonte su Normattiva