Art. 29 (Accordo)
[1]- Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni
[2]1. Il Fondo puo' avviare dei negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una delle istituzioni specializzate considerate all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione. 2. Il Fondo puo' stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con l'UNCTAD e con gli organismi delle Nazioni Unite, con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed organismi pubblici che si occupano di settori connessi e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi. 3. Il Fondo puo' stabilire rapporti di lavoro con gli organismi considerati al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto il Consiglio di amministrazione decide in proposito.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
