Art. 39 (Accordo)
[1]- Regolamento degli obblighi: altri averi del Fondo
[2]1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata. 2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 37 e del paragrafo 1 dell'articolo 38. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito innanzitutto sulla base e nell'ordine specificanti al paragrafo 4 dell'articolo 37, quindi tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
