Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 40 (Accordo)
[1]- Obiettivi
[2]Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunita' enunciati nel presente capitolo.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
