Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 55 (Accordo)
[1]- Depositario
[2]Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
