Art. 56 (Accordo)
[1]- Adesione
[2]Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
