Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 6 (Accordo)
[1]- Limiti di responsabilita'
[2]Nessun Membro e' responsabile, per il solo fatto di far parte del Fondo, degli atti del Fondo, ne delle obbligazioni da questo contratte.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
