Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 5 (Accordo)
[1]- Membri
[2]I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:
- a)Gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo in conformita' all'articolo 54;
- b)Gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56;
- c)Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato, accettato o approvato il presente accordo in conformita' all'articolo 54;
- d)Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
