E DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NETTO 1. Almeno una volta l'anno il Consiglio dei Governatori stabilisce quale parte del reddito netto della Banca, al netto degli accantonamenti per le riserve e, se necessario, per possibili perdite ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 17 del presente Statuto, viene stanziata alle eccedenze o per altri scopi e quale parte e' eventualmente distribuita. Qualunque decisione circa lo stanziamento del reddito netto della Banca per altri scopi deve essere adottata con una maggioranza di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due terzi del potere di voto totale dei membri. Nessuno stanziamento e nessuna distribuzione possono essere effettuati finche' la riserva generale non sia almeno pari al dieci (1) per cento del capitale autorizzato. 2. Qualsiasi distribuzione di cui al precedente paragrafo e' fatta in proporzione al numero delle quote versate detenute da ciascun membro; nel calcolare tale numero sono presi in considerazione solo i pagamenti ricevuti in contanti e le "promissory-notes" incassate a tali quote entro la fine dell'anno finanziario. 3. I pagamenti a ciascun membro sono effettuati nei modi stabiliti dal Consiglio dei Governatori. Non vi possono essere, da parte di nessun membro, restrizioni in merito a tali pagamenti ed al loro uso da parte di un membro.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art36 · fonte su Normattiva