Ritiro Qualsiasi membro puo', dopo la scadenza dei tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento, dandone notifica scritta alla Banca1 presso la sua sede principale. Il ritiro diventa effettivo novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte della Banca. Il membro puo' revocare tale notifica, purche' non sia divenuta effettiva.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art46 · fonte su Normattiva