Generali Il Consiglio dei Governatori a maggioranza speciale, puo' modificare tale Accordo, compresi Prospetto e Allegato, ad eccezione del caso in cui sia richiesto il voto affermativo di tutti i membri per emendare le norme sui diritti di prelazione ai sensi degli Articoli 5 e 52, dell'Articolo 46 (ritiro) e del paragrafo (f) dell'Articolo 2 del Prospetto A del presente Accordo (limiti sulle responsabilita').
Testo vigente dal 12 marzo 1999
