Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
Testo vigente dal 2 novembre 1985
Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
Testo vigente dal 2 novembre 1985
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urn:nir:stato:legge:1985-10-03;590~art4 · fonte su Normattiva