[1]- Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla data di scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il primo dicembre millenovecentonovantaquattro, in duplice copia nelle lingue italiana, lituana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI LITUANIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;592~accordo-art14 · fonte su Normattiva