[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a meno che, un anno prima dello scadere del periodo iniziale o di un ulteriore periodo, una Parte Contraente notifichi la sua intenzione di denunciare l'Accordo all'altra Parte Contraente. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Zagabria il 5 novembre 1996 in due versioni originali ed in tre lingue - italiana, croata ed inglese - i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;47~accordo-art13 · fonte su Normattiva