ARTICOLO V RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, rivolte o altre situazioni di emergenza, riceveranno da quest'ultima Parte Contraente un trattamento non meno favorevole in materia di restituzione, risarcimento, indennizzo o qualsiasi altra misura compensatoria non meno favorevole di quella concessa ai propri investitori o a quelli di Paesi Terzi.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artv · fonte su Normattiva