[1]PER DANNI O PERDITE

[2]Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, riceveranno dall'altra Parte Contraente un risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri cittadini o agli investitori di qualunque Paese Terzo.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;171~accordo-art5 · fonte su Normattiva