[1]PER DANNI O PERDITE
[2]Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, riceveranno dall'altra Parte Contraente un risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri cittadini o agli investitori di qualunque Paese Terzo.
Testo vigente dal 7 agosto 2002
