delle Controversie tra le Parti Contraenti

  • 1)Le controversie tra le Parti Contraenti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo avranno essere risolte per quanto e' possibile attraverso una amichevole consultazione tra entrambi gli Stati a mezzo dei canali diplomatici.
  • 2)Se tali dispute non possono essere risolte entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti informa per iscritto l'altra Parte, esse devono, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposte all'esame di un tribunale arbitrale ad hoc, in ottemperanza alle disposizioni di questo articolo.
  • 3)Il tribunale arbitrale dovra' essere costituito nel seguente modo: - entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente dovra' nominare un membro del tribunale. I due membri dovranno selezionare quindi un cittadino di uno Stato Terzo che dovra' fungere da Presidente (a cui d'ora in poi si fara' riferimento come il Presidente). Il Presidente deve essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
  • 4)Se entro i periodi specificati nel paragrafo 3 di questo articolo una delle due Parti non avra' ancora nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, si potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Se per caso egli ha la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti o se comunque non possa svolgere il predetto compito, il Vice-Presidente verra' invitato a procedere alle nomine. Se capitasse che anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non possa svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano per grado e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti verra' sollecitato ad effettuare le nomine.
  • 5)Il Tribunale Arbitrale dovra' raggiungere la sua decisione con la maggioranza dei voti. Tale decisione sara' vincolante. Ogni Parte Contraente dovra' sostenere le spese del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti di arbitrato; l'onorario del Presidente ed i costi restanti verranno ripartiti in parti uguali fra entrambe le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale determinera' le proprie procedure.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art10 · fonte su Normattiva