delle controversie sugli investimenti

  • 1)Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie sull'importo del risarcimento per l'esproprio, la requisizione, la nazionalizzazione o misure simili, tra una Parte Contraente e l'investitore dell'altra Parte Contraente, relativi ad investimenti di detto investitore nel territorio e nelle zone marittime della prima Parte Contraente, dovranno essere, possibilmente, risolte amichevolmente.
  • 2)Se tali controversie o divergenze non possono essere risolte secondo le norme del paragrafo 1 di questo articolo entro 6 mesi dalla data di una richiesta scritta di risoluzione, l'investitore interessato puo' sottoporre la controversia:
  • a)al tribunale competente della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale per la sentenza; o
  • b)al tribunale arbitrale secondo le disposizioni previste nel protocollo.
  • 3)Nessuna Parte Contraente dovra' perseguire attraverso i canali diplomatici le questioni sottoposte ad arbitrato, fino a che le procedure non siano state completate e la Parte Contraente non sia riuscita ad attenersi od a conformarsi al lodo emesso dal Tribunale Arbitrale.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art9 · fonte su Normattiva