[1]e termine

  • 1)Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di dieci anni e restera' in vigore per un ulteriore periodo o periodi di dieci anni a meno che una Parte Contraente notifichi, almeno un anno prima della sua scadenza, all'altra Parte Contraente la sua intenzione di recedervi.
  • 2)In merito agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dall'articolo 1 all'articolo 12 continueranno a rimanere valide per un ulteriore periodo di dieci anni dalla data di scadenza del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a cio' dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Redatto in duplice copia a Roma il giorno 3 di Moharram nell'anno 1414, corrispondente al giorno 23 giugno 1993 nelle lingue arabo, italiano ed inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici. Per eventuali divergenze, fara' fede il testo in lingua inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo del Repubblica Italiana Sultanato dell'Oman Sen. Giuseppe Giacovazzo S.A. Haitham bin Tareq bin Taimur Sottosegretario di Stato del Sottosegretario del Ministero Ministero degli Affari esteri degli Affari Esteri per gli Affari Politici

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art14 · fonte su Normattiva