[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni, a meno che una Parte Contraente non lo denunci per iscritto un anno prima del suo scadere. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1 di questo Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori dieci anni a partire dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a SKOPJE il 26 FEBBRAIO 1997 in due versioni originali, nelle lingue italiana, macedone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di ogni divergenza fara' fede il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO ITALIANO PER IL GOVERNO MACEDONE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;99~accordo-art15 · fonte su Normattiva