degli utili di Capitale e del Reddito d'Introito.
- 1)Ogni Parte Contraente dovra' garantire senza indebito ritardo e dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi fiscali, inclusa l'imposta sul reddito, il trasferimento illimitato in ogni valuta convertibile di:
- a)importi di capitale ed importi aggiuntivi di capitale usati per mantenere, aumentare ed espandere gli investimenti esistenti;
- b)reddito netto, dividendi, quote di servizio provenienti da assistenza tecnica, interesse ed altri utili liquidi provenienti da investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente;
- c)i ricavati dalla vendita parziale o totale, o dalla liquidazione parziale o totale di qualsiasi investimento fatto da un investitore dell'altra Parte Contraente;
- d)il risarcimento di prestiti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente come pure gli interessi maturati;
- e)i guadagni dei cittadini dell'altra Parte Contraente derivati da lavoro o servizi connessi con un investimento nel suo territorio in base alle leggi ed alle norme nazionali.
- 2)Senza ridurre il concetto generico dell'art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti cui si fa riferimento nel paragrafo 1 di questo articolo un trattamento non meno favorevole di quello dato ai trasferimenti provenienti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato Terzo. Tali trasferimenti dovranno essere in valuta convertibile al tasso di cambio in vigore alla data di trasferimento.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
