Il trasferimento previsto dall'articolo 4 dovra' essere effettuato secondo le procedure e le norme ivi specificate ed il trasferimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7 deve essere effettuato senza indebito ritardo, entro tre mesi dopo la prestazione degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti devono essere effettuati in valuta convertibile al tasso prevalente di cambio applicabile alla data in cui essi si effettuano. L'investitore risarcito avra' il diritto di richiedere la conversione della valuta locale al tasso di cambio in vigore l'ultimo giorno feriale prima degli eventi che hanno portato alla perdita.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
