ARTICOLO IX PREVIDENZA SOCIALE E SANITA' L'Istituto garantira' che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanita'. In esecuzione del presente Articolo, l'Istituto puo' adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanita' o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanita' dello Stato Italiano o di altro Stato.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
