ARTICOLO IX PREVIDENZA SOCIALE E SANITA' L'Istituto garantira' che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanita'. In esecuzione del presente Articolo, l'Istituto puo' adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanita' o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanita' dello Stato Italiano o di altro Stato.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artix · fonte su Normattiva