Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996
Art. 3 (Accordo) — Libera disponibilità di fondi
L'Ufficio puo':
- a)ricevere fondi o valuta straniera e conservare i propri conti in qualsiasi tipo di valuta;
- b)trasferire liberamente i propri fondi o valuta da uno Stato ad un altro, o all'interno di uno Stato, e convertire in qualsiasi altra valuta cio' che e' in proprio possesso nel pieno accordo con la vigente legislazione italiana.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
