L'Ufficio puo':

  • a)ricevere fondi o valuta straniera e conservare i propri conti in qualsiasi tipo di valuta;
  • b)trasferire liberamente i propri fondi o valuta da uno Stato ad un altro, o all'interno di uno Stato, e convertire in qualsiasi altra valuta cio' che e' in proprio possesso nel pieno accordo con la vigente legislazione italiana.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;595~accordo-art3 · fonte su Normattiva