Art. 5 (Accordo) — Autovetture
Per le esigenze ufficiali, l'Ufficio potra' acquistare sul mercato nazionale in esenzione dall'IVA od importare in franchigia doganale tre autovetture ogni tre anni, per le quali la Repubblica Italiana concedera' all'Ufficio le medesime agevolazioni concesse abitualmente alle Missioni Diplomatiche accreditate in Italia.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
