Art. 2 (Accordo) — Inviolabilità
I locali, gli archivi ed i documenti dell'Ufficio godranno della inviolabilita' riconosciuta ai locali delle Missioni diplomatiche accreditate in Italia. In particolare, essi sono esenti da qualsiasi tipo di perquisizione, sequestro o da qualsiasi altra misura di natura esecutiva o giudiziale.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
