Art. 10 (Convenzione)
- Ripartizione equilibrata degli oneri 1. Negli scambi cinematografici tra le Parti, occorrera' mantenere un equilibrio generale per quanto concerne sia l'ammontare totale degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche girate in coproduzione. 2. Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole, un disavanzo nelle sue relazioni di coproduzione con una o piu' altre Parti, essa puo' subordinare per ragioni legate al mantenimento della propria identita' culturale, la concessione del suo accordo riguardo ad una successiva co-produzione, al ristabilimento dell'equilibrio delle sue relazioni cinematografiche con detta o dette Parti.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
