- Coproduzioni finanziarie 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, ed in conformita' con le specifiche disposizioni ed i limiti stabiliti nelle norme legislative e regolamentari in vigore nelle Parti, possono essere ammesse a beneficiare della presente Convenzione, le coproduzioni che rispondono ai seguenti requisiti: a. comportare una o piu' partecipazioni minoritarie che potranno essere limitate al settore finanziario, in conformita' al contratto di produzione, a condizione che ciascuna quota nazionale non sia ne' inferiore al 10%, ne' superiore al 25% del costo di produzione; b. comportare un coproduttore di maggioranza che fornisca una partecipazione tecnica ed artistica effettiva e soddisfi le condizioni richieste per la concessione, all'opera cinematografica della nazionalita' del suo paese; c. concorrere all'affermazione dell'identita' europea; d. essere oggetto di contratti di coproduzione che comportino disposizioni relative alla ripartizione dei proventi. 2. Il regime di coproduzione sara' concesso alle coproduzioni finanziarie solo previa autorizzazione concessa caso per caso, dalle Autorita' competenti, in considerazione in particolar modo, delle norme dell'articolo 10 di seguito.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596~convenzione-art9 · fonte su Normattiva